Revista de Ciencias Jurídicas N° 160 (1-39) ENERO-ABRIL 2023
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sia possibile proporre modifiche costituzionali: “Finché sieno passati ott’anni, dopo essersi
messa in esecuzione la costituzione in ogni sua parte, non se ne potrà proporre in verun de’
suoi articoli né alterazione, né addizione, né riforma”.
Che cosa vuole garantire la Costituzione del 1812? Si preoccupa di limitare il potere
legislativo
in

modo

da

impedire

che

le

eventuali

scelte

compiute

da

una

maggioranza
raggiunta all’interno del parlamento, possa cambiare le regole pattuite e i valori che ogni
componente del patto ha ritenuto fondamentali e irrinunciabili. In questo senso possiamo
parlare
di

“compromesso”,

e

questo

compromesso

è

generalmente

lungo.

Infatti,

la
Costituzione
di

Cadice

è

lunga

proprio

perché

ogni

componente

ha

accettato

l’accordo

a
condizione
che

gli

interessi

che

rappresenta

siano

garantiti

dalle

regole

costituzionali.
Questo procedimento è tipico delle Costituzioni del Novecento o dello Stato pluriclasse, ma
non si può dimenticare che anche la Costituzione degli U.S.A. del 1787 era ed è rigida.
La Costituzione gaditana non prevede che le norme in essa contenute siano garantite
da
un

giudice

al

quale

attribuire

il

compito

di

assicurare

il

rispetto

del

compromesso.
Prevede,
però,

che

le

Corti

nelle

prime

sessioni

“prenderanno

in

considerazione

le
particolari
infrazioni

della

costituzione,

delle

quali

fossero

stati

informati,

onde

porvi
l’opportuno
rimedio,

e

rendere

effettiva

la

responsabilità

de’

contravventori”

(art.

372).
L’art. 373 attribuisce ad ogni spagnolo il diritto di reclamare innanzi alle Corti o presso il
re, l’osservanza della Costituzione. Anche il re diventa garante dell’osservanza “formale”
della
Costituzione,

ma

non

garante

delle

regole

del

compromesso,

in

quanto

le

garanzie
appostate, in particolare negli articoli 376-379, sono a presidio del patto costituzionale, cioè
controllare l’azione di governo ed amministrativa del re ed escluderlo dalla partecipazione
alla
procedura

di

riforma
48
.
Il

re

è

escluso

da

ogni

possibilità

di

intervento

nell’iter

di
riforma. La Costituzione del 1812 si limita ad attribuire il rispetto formale e l’osservanza
delle norme di rango costituzionale ai due principali attori costituzionali, il parlamento ed il
re,
ma

non

introduce

la

figura

di

un

giudice

(speciale

o

ordinario),

al

quale

attribuire

il
compito
di

non

consentire

che

vengano

emanate

ed

applicate

leggi

contrarie

alla
Costituzione.
48
Santiago Antonio Roura Gómez, Supremacía y rigidez constitucional en la constitución de 1812”, Revista
Juridica de Navarra n. 23 (Pamplona: en.-jun.1997), 139.