Revista de Ciencias Jurídicas N° 160 (1-39) ENERO-ABRIL 2023
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rappresentanza
politica

con

l’esigenza

di

inserire

il

voto

in

un

processo

dal

basso,

con
modalità indirette e all’interno di aree cattoliche.
33
Per i deputati al parlamento si richiedeva un reddito e più precisamente: “per essere
deputato
al

parlamento

si

richiede

altresì

il

possesso

di

una

proporzionata

rendita

annua
procedente da fondi propri (art. 92), norma sospesa dal successivo art. 93 che recitava: “la
disposizione
dell’articolo

precedente

rimane

sospesa,

fino

a

che

il

parlamento

futuro
dichiari esserne giunto il momento; e disegni così la quota della rendita, come la qualità de’
beni,
da

cui

debba

dedursi.

Ciò

che

il

parlamento

deciderà

in

quell’epoca,

si

terrà

per
costituzionale,
e

come

se

fosse

qui

espresso”
34

(si

tratta

di

una

riserva

di

legge

che

è
intrinsecamente legata al principio di legalità).
L’art. 12 “La Religione della nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente
sarà,
la

Cattolica,

Apostolica,

Romana,

unica

vera.

La

nazione

la

protegge

con

leggi
sapienti
e

giuste,

e

vieta

l’esercizio

di

qualunque

altra

Religione”,

sancisce

la

religione
cattolica
come

unica

della

Nazione

e

vieta

l’esercizio

di

qualsiasi

altra

fede.

Gli

articoli
successivi, inoltre, introducono, attraverso il sistema elettorale territoriale e a tre gradi, un
formidabile
meccanismo

di

controllo

che

garantisce

allo

stesso

tempo

il

primato

della
Religione
Cattolica.

La

Costituzione

di

Cadice,

incorporando

il

concetto

di

nazione
“cattolica”,
si

regge

sul

doppio

pilastro

di

“Trono

e

Altare”.
35

L’alleanza

fra

Trono

ed
Altare
caratterizzò
in
effetti
il
periodo
della
“Restaurazione”
contro
i
principi
dell’Illuminismo, in Spagna la rinnovata alleanza iniziò poco prima.
Torniamo alla rivoluzione francese. La Dichiarazione del 1789 afferma due grandi
principi: quello della sovranità nazionale e quello della separazione dei poteri. Quando si
attribuisce la titolarità della sovranità alla nazione (o al popolo) è inevitabile chiedersi come
33
Orlando scriveva: “…avveniva che i rappresentanti del terzo Stato erano veri mandatari delle Comunità che
li
inviavano.

Essi

[…]

potevano

e

dovevano

agire

solo

in

conformità

a

quelli,

rispondendo

personalmente
della loro condotta. Il Diritto pubblico moderno si fonda su principii opposti: il popolo appare come unità
organica; la fonte della sovranità è unica; la partecipazione alla vita pubblica appartiene ai cittadini non ai
corpi privilegiati. Conseguenza: il deputato non rappresenta il corpo elettorale che lo ha scelto, ma bensì tutta
la
nazione”.

Vittorio

Emanuele

Orlando,

Principii

di

Diritto

Costituzionale.

Terza

edizione

(Firenze:

G.
Barbera
Editore,

1894),

68-69;

si

veda

anche,

Vezio

Crisafulli,

Lezioni

di

Diritto

Costituzionale.

Seconda
edizione (Padova: Cedam, 1970), 80-85; Costantino Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico. Ottava edizione
(Padova:
Cedam,

1969),

401-403

e

463-469.

Giuseppe

Ugo

Rescigno,

Corso

di

Diritto

Pubblico.

Prima
edizione (Bologna: Zanichelli, 1979), 339-345.
34
Art. 93 della Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola, cit., 13.
35

Sulla

nuova

o

rinnovata

alleanza

fra

il

Trono

e

l’Altare

si

veda,

Joseph

De

Maistre,

Il

Papa

(Milano:
Rizzoli, 1984).