ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
20
il
passato

e

da

un

intimo

e

forte

desiderio

di

trasformare

il

presente,

la

realtà.

L’uomo
romantico guarda nostalgicamente ad un passato spesso immaginato più armonioso.
La rappresentanza nazionale, esercitata da una sola Camera o il concetto di nazione
come
un

tutto

indivisibile

o

indistintamente

unitario,

doveva

fare

i

conti

con

la

diversa
composizione sociale degli spagnoli, le diverse classi sociali, i privilegi e con un territorio
“nazionale” che comprendeva anche le colonie americane ed asiatiche la cui popolazione
era
composita.

Il

regno

“uno

e

indivisibile”

esprime

un’unità

sostanziale

e

organica.

Ne
scaturiva un modello istituzionale incentrato su uno Stato unitario e centralizzato che si era
sviluppato
in

Europa

dopo

la

rivoluzione

francese,

con

cui

si

era

affermato

il

principio
dell’unità ed indivisibilità dello Stato, principio inizialmente enunciato dalla Costituzione
francese
del

3

settembre

1791

il

cui

articolo

1

del

titolo

II

recitava:

“il

Regno

è

uno

e
indivisibile…”.
32

Le

articolazioni

territoriali,

corpi

municipali,

province

e

deputazioni
provinciali
(artt.

309-337

della

Costituzione),

avevano

attribuzioni

amministrative

e
politiche. Questa decentrata articolazione amministrativa rappresenta uno dei contenuti più
innovativi della Costituzione di Cadice: le municipalità e le deputazioni provinciali previste
erano elette e non designate dall’alto.
La
legge

elettorale,

basata

sul

suffragio

maschile

ristretto

(non

potevano

votare

i
domestici
e

le

donne,

anni

dopo

fu

introdotto

anche

il

requisito

di

“saper

leggere

e
scrivere”), era temperata da un sistema elettorale in tre gradi che alla fine faceva prevalere i
notabili. L’elettore tipico era il “capo famiglia”, fedele alla religione cattolica, sistemato in
una
parrocchia.

Le

elezioni

si

svolgevano

in

aree

cattoliche

o

celebrate

nelle

chiese
parrocchiali o nelle cattedrali, e accompagnate da una solenne “Messa dello Spirito Santo”
(art. 47). In questo sistema elettorale emergono residui del passato, impostato sul quartiere,
cioè sulle piccole aree territoriali, riguarda essenzialmente le sedi e le modalità concrete di
elezione
al

Parlamento

(art.

27:

“Le

Corti

son

la

riunione

di

tutti

i

deputati,

che
rappresentano
la

nazione,

nominati

dai

cittadini

nella

forma

che

si

dirà”).

E’

l’aspetto
“ispanico” della Costituzione, ma i rappresentanti, una volta eletti, avrebbero rappresentato
la
“Nazione”,

non

il

loro

collegio

elettorale.

Il

parlamento

spagnolo

era

organizzato
secondo il principio della rappresentanza generale, con un sistema che cerca di coniugare la
32
Costituzione del 3 settembre 1791, articolo 1 del Titolo II, in: Armando Saitta, Costituenti e costituzioni
della Francia moderna (Torino: Einaudi, 1952), 69.