ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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il parlamento non poteva revocare il Re e il Re non poteva sciogliere il parlamento (sulle
facoltà delle Corti art. 131, punto 3°: “Resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que
ocurra
a la sucesión a la corona”; sulle prerogative
e facoltà del re art. 172, 1°
comma: “Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: Primera. No puede el
Rey
señalados
embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquiera
tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales”).
Con
Potestatis”
posizione
determinò
d’investitura
Monarchia Re del Regno delle Spagne”:
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uno autonomo, trascendente, ed uno derivato e
rappresentativo. Possiamo considerare la monarchia spagnola, con a capo Ferdinando VII,
come
alle monarchie costituzionali.
Anche
sovranità.
espressione dell’unitarietà della volontà sovrana. Rinnegando il principio assolutistico non
si
volontà, si ricorre ad una figura giuridica astratta, la “nazione”. Essa però non rappresenta
le varie categorie sociali che costituiscono il “popolo”, ma riunisce tutti i ceti sociali attorno
ad un’idea, un sentimento comune. Con il concetto di “nazione”, oltre a salvare l’unità della
volontà sovrana, si voleva legittimare l’ingresso nelle Istituzioni politiche della borghesia
mercantile,
popolari
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La Costituzione politica della monarchia spagnola, si apre con il seguente Preambolo: “D. Ferdinando VII
per
prigionia la Reggenza del Regno, nominata dalle Corti generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e
intenderanno
costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo,
Autore e Supremo Legislatore della Società […], in: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, cit.,
1.