ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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alguna participación en el proceso legislativo. Y el razonamiento que se busca para
justificar
esta

visión

moderada

de

la

monarquía,

se

encuentra

de

nuevo

en

los
precentes histórico-medievales […]”.
44
La
separazione,

sostiene

Cendón,

non

poteva

essere

assoluta,

il

re

avrebbe
partecipato
al

processo

legislativo

e

questa

impostazione

corrisponde

al

modello

del
costituzionalismo liberale. Il re, anche indirettamente, per mezzo dei suoi ministri (art. 125)
o
anche

direttamente

(art.

171,

14°

comma)

avrebbe

potuto

partecipare

alla

funzione
legislativa.
Con
la

sanzione,

il

re

avrebbe

potuto

sospendere

l’entrata

in

vigore

di

una

legge
esercitando il diritto di veto sospensivo di cui agli articoli 147-149 della Costituzione. Non
si può parlare di semplice "rinvio" o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il
re partecipava
all’atto

legislativo

decidendo

di

non

promulgare

la

legge

e

di

rimandarla
all'esame
della

Camera,

in

quanto

il

re

con

il

veto

sospensivo

su

una

legge

(negata

la
sanzione), esercitabile per due anni consecutivi, poteva anche contare, non solo sulla breve
durata
delle

sessioni,

ma

sulle

rielezioni

biennali

del

parlamento.

Il

frequente

rinnovo
solitamente determina un diverso orientamento politico della Camera e, nello stesso tempo,
introduce
un

elemento

di

debolezza

dell’istituto

rappresentativo

a

favore,

invece,

della
continuità
dell’azione

di

governo

il

cui

esercizio

è

prerogativa

del

re

(la

Deputazione
permanente
delle

Corti

svolgeva

le

facoltà

previste

dall’art.

160,

fra

cui

vigilare
sull’osservanza
della

Costituzione

delle

leggi

e

renderne

conto

al

nuovo

parlamento

su
eventuali violazioni, convocare le Corti straordinarie nei casi prescritti dalla Costituzione,
ecc.). Anche per questa via il re poteva partecipare attivamente e determinare il contenuto
di alcune leggi.
L’art.
149

disciplina

il

caso

in

cui

il

parlamento

“proponesse,

ammettesse,

ed
approvasse lo stesso progetto di legge; basterà questo terzo atto, perché si tenga la legge per
sanzionata
dal

re;

il

quale,

presentata

che

gli

sia,

la

sanzionerà

col

formulario

espresso
nell’art.
143”.

Questa

circostanza

appare

più

teorica

che

pratica

per

le

ragioni

prima
44
Antonio Bar Cendón, La Constitución de 1812: Revolución y tradición, Revista Española de la Función
Consultiva, n. 19 (Valencia: en.-jun. 2013), 61.