ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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sono considerati i cittadini più capaci, più meritevoli e più attivi: perciò spetta ad
essi
interpretare

liberamente

sulla

base

di

un

mandato

fiduciario,

la

volontà

della
nazione e di conseguenza esprimere la volontà politica generale.
39
Per comprendere appieno questa teoria non dobbiamo perdere di vista il maggiore
protagonista della rivoluzione: la borghesia, che in quel momento temeva allo stesso modo i
rigurgiti
assolutistici

come

eventuali

fughe

in

avanti

da

parte

dei

giacobini

che

si
mostravano
di

idee

radicali.

La

Nazione,

in

quanto

entità

astratta,

non

poteva

agire
direttamente,
di

conseguenza

doveva

esercitare

i

suoi

poteri

per

delegazione.

In

questo
modo
si

spazzano

via

gli

istituti

di

democrazia

diretta

(oltre

ad

evitare

il

suffragio
universale)
e

si

organizza

un

governo

rappresentativo.

L’elettorato

non

è

un

diritto

ma

è
solo una funzione pubblica perché nessun cittadino può invocare una sua piccola porzione
di
sovranità.

E’

un

dovere

di

cui

la

Nazione

investe

gli

individui

giudicati

idonei

ad
esercitarla.
Se

il

parlamentare

doveva

rappresentare

l’intera

Nazione,

egli

non

doveva
curare
gli

interessi

particolari

del

suo

collegio

elettorale,

bensì

l’interesse

nazionale

e,

di
conseguenza, non doveva essere vincolato da istruzioni ricevute dagli elettori.
40
Per
quanto

riguarda

la

divisione

dei

poteri,

partiamo

da

una

importante

frase

di
Montesquieu: “Le pouvoir arrete le pouvoir”. Montesquieu aveva mutuato il principio della
separazione dei poteri dal regime costituzionale inglese e consiste non solo nel distinguere
le
tre

funzioni

di

governo

(legiferare,

amministrare,

giudicare),

ma

anche

nell’affidare
ciascuno
di

questi

compiti

ad

un

organo

distinto,

in

modo

da

ottenere

una

maggiore
garanzia
contro

l’eventuale

arbitrio

se

i

tre

poteri

fossero

concentrati

in

un

solo

organo.
L’art.
16

della

Dichiarazione

dei

diritti

dell’uomo

e

del

cittadino

del

1789

recita:

“La
società,
nella

quale

la

garanzia

dei

diritti

non

è

assicurata,


la

separazione

dei

poteri
determinata, non ha Costituzione” (Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la separation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution).
41
39
Costantino Mortati, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato (Roma: Edizioni Ricerche, 1965),
39-40.
Sul

concetto

di

nazione

si

veda

anche

Aljs

Vignudelli,

Diritto

costituzionale

(Torino:

Giappichelli,
2010), 750.
40

Angelo

Grimaldi,

La

Costituzione

siciliana

del

1812

(The

Sicilian

Constitution

of

1812)”,

Revista

de
Derecho, n. 48, cit., 217-222.
41
Felice Battaglia, Le carte dei diritti (Firenze: Sansoni Editore, 1934) 122-123.